Assicurazione traduttore / agenzia di traduzione
Thread poster: Web Chameleon
Web Chameleon
Web Chameleon
Italy
Local time: 16:17
English to German
+ ...
SITE LOCALIZER
Sep 16, 2019

Salve a tutti!

Avete qualche esperienza con un'assicurazione per traduttori / agenzie di traduzione? Quale società assicurativa potete consigliare? Cos'è da considerare nella stipulazione della RC professionale?

Ringrazio anticipatamente!

Janine


 
Solja Vilkas
Solja Vilkas  Identity Verified
Italy
Local time: 16:17
Member (2019)
Italian to Swedish
+ ...
rc professionale Sep 17, 2019

Ciao Janine,

stavo pensando a stessa cosa oggi.

Fino ad adesso ho solo trovato: https://www.unipolsai.it/lavoro/assicurazione-professionale/polizza-professionisti

Se se
... See more
Ciao Janine,

stavo pensando a stessa cosa oggi.

Fino ad adesso ho solo trovato: https://www.unipolsai.it/lavoro/assicurazione-professionale/polizza-professionisti

Se sei socio a TradInfo hai anche la convenzione: https://www.tradinfo.org/convenzioni/

Solja
Collapse


 
Web Chameleon
Web Chameleon
Italy
Local time: 16:17
English to German
+ ...
TOPIC STARTER
SITE LOCALIZER
Grazie! Sep 17, 2019

Grazie Solja! Gentilissima!

 
FranEditor
FranEditor
Italy
Local time: 16:17
English to Italian
polizza di assicurazione per traduttori Oct 1, 2021

Salve.
Mi hanno proposto una polizza di assicurazione per traduttori, che Vi posto di seguito.
PotresTe dirmi se per Voi è conveniente e come potrei modificarla?
Grazie.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente o dall’Assicurato che, anche agli effetti di quanto
... See more
Salve.
Mi hanno proposto una polizza di assicurazione per traduttori, che Vi posto di seguito.
PotresTe dirmi se per Voi è conveniente e come potrei modificarla?
Grazie.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente o dall’Assicurato che, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894, 1897 e 1898 del C.C., formano parte integrante della presente assicurazione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.

Art. 2 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
I premi devono essere pagati alla Società oppure all’Agenzia cui la polizza è assegnata.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del C.C..
Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l’intero periodo assicurativo annuo.
Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a € 750,00;
- tramite POS o altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno bancario o postale o circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’Agenzia cui la polizza è assegnata;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto corrente dedicato dell’Agenzia cui la polizza è assegnata;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale.

Art. 5 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita mezzo posta o pec almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Il periodo di assicurazione si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tal caso, se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta e di eventuali contributi di legge, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso scritto alla Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo in base a quanto disposto dall’articolo 1915 del C.C..
Art. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al relativo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 9 REGOLAZIONE DEL PREMIO
Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell’articolo 4 che precede sulla base dell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione del volume di affari (fatturato con esclusione dell’IVA).
La differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere pagata entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora, all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.
Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.

Art. 10 INFORMAZIONI SUL RISCHIO
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente o l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e a esibire le documentazioni necessarie, anche ai fini del precedente articolo 9.

Art. 11 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 15 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
A parziale deroga di quanto disposto dall’articolo n. 1 delle CGA, si conviene che l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio durante il corso della validità della presente polizza non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Art. 16 PAGAMENTO DEL PREMIO
A parziale deroga di quanto disposto dall’articolo n. 4 delle CGA, si conviene quanto segue:
- i premi possono essere pagati oltre che alla Società oppure all’Agenzia cui la polizza è assegnata anche al Broker indicato nel contratto;
- i termini di mora per il pagamento dei premi o delle rate di premio successivi al primo vengono elevati a 30 giorni dopo quello della scadenza.

Art. 17 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
A parziale deroga di quanto disposto dall’articolo n. 5 delle CGA, i termini di disdetta si intendono ridotti a 30 giorni.

Art. 18 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
A parziale deroga di quanto disposto dall’articolo n. 6 delle CGA, si conviene dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell’indennizzo, una delle Parti può recedere dall’assicurazione con preavviso di 60 giorni.

Art. 19 DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
A parziale deroga di quanto disposto dall’articolo n. 7 delle CGA, si conviene quanto segue:
- i termini concessi al Contraente o all’Assicurato per comunicare alla Società un sinistro vengono elevati a 10 giorni;
- i sinistri possono essere denunciati oltre che alla Società oppure all’Agenzia cui la polizza è assegnata anche al Broker indicato nel contratto.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavori soggetti all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (garanzia facoltativa), il Contraente o l’Assicurato devono denunciare soltanto gli infortuni:
- per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure
- per i quali sia stata intrapresa un’azione di regresso o di surroga da parte dell’INAIL e/o dell’INPS, oppure
- che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell’articolo 583 del C.P.

Art. 20 REGOLAZIONE DEL PREMIO
A parziale deroga di quanto disposto dall’articolo n. 9 delle CGA; si conviene quanto segue:
- i termini concessi al Contraente per comunicare i dati necessari per il calcolo della regolazione del premio vengono elevati a 60 a 90 giorni;
- i termini concessi al Contraente per pagare l’eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione vengono elevati da 15 a 30 giorni.

Art. 21 FORO COMPETENTE
A parziale deroga di quanto disposto dall’articolo n. 14 delle CGA, le Parti stabiliscono che per ogni controversia nascente dall’esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà territorialmente competente il Foro della sede legale del Contraente.

Art. 22 ATTIVITA’ SVOLTA DAGLI ASSICURATI
Traduzioni, servizi linguistici in genere, servizi editoriali, anche con redazione, impaginazione e stampe di elaborati in genere, servizi di interpretariato, traduzioni giurate, asseverazione di traduzioni, servizi linguistici congressuali, assistenza linguistica in genere, nonché ogni altra funzione affine, connessa o attinente alle attività elencate, esercitata anche tramite dipendenti, collaboratori interni e collaboratori esterni, il tutto anche attraverso il WEB.

Art. 23 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile:
a) di danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini di legge che la regolano. L’assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso.
b) di danni corporali o materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla condizione dei locali adibiti all’attività dell’Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da atto doloso o colposo di tutte le persone che operano alle sue dirette dipendenze con rapporto di lavoro subordinato, nonché colpa grave delle persone fisiche o giuridiche operanti per incarico dell’Assicurato e sotto la sua supervisione. La garanzia esplica la propria efficacia per i danni cagionati a terzi anche per l’attività svolta presso terzi, comprese le sedi dei clienti. L’assicurazione comprende i danni conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina, incendio. L’assicurazione vale anche per le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi dell’articolo 2049 del C.C. a titolo di risarcimento danni, sia per lesioni a persone, sia per danni a cose o animali, involontariamente cagionati a terzi, ivi compresi i trasportati, dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell’Assicurato o ad esso intestati al PRA o concessi in usufrutto o in locazione. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni di cui al regolamento europeo 2016/679 per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione, diffusione) dei dati personali di terzi, compresi i clienti, purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito.

Art. 24 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente polizza e non siano state ancora presentate neppure all’Assicurato stesso.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del C.C. all’atto della stipula del contratto l’Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi nell’ultimo triennio, salvo quanto eventualmente indicato nel questionario-proposta.
La garanzia non sarà operante per le denunce di sinistro presentate alla Società dopo 90 giorni dalla cessazione del contratto.
In caso di morte o di cessazione volontaria dell’attività dell’Assicurato singolo professionista, l’assicurazione è operante per i sinistri denunciati alla Società nei 120 giorni successivi al periodo di efficacia dell’assicurazione, purché tali sinistri siano afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa o della retroattività.
In caso di cessazione volontaria dell’attività o scioglimento o messa in liquidazione anche volontaria dell’Assicurato persona giuridica, l’assicurazione è operante per i sinistri denunciati alla Società nei 120 giorni successivi al periodo di efficacia dell’assicurazione, purché tali sinistri siano afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa o della retroattività.
Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del periodo di efficacia dell’assicurazione, il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

Art. 25 ULTRATTIVITA’
Se durante il periodo di assicurazione l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare definitivamente per qualsiasi motivo fatta eccezione per ragione imposta, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento sulla base di quanto disposto dall’art. 24.
E’ data facoltà all’Assicurato di richiedere l’estensione dei termini di garanzia per ulteriori 5 anni.
L’Assicurato o i suoi eredi sono obbligati a dare comunicazione alla Società della sopravvenuta cessazione dell’attività professionale entro 60 giorni e sono tenuti a corrispondere un ulteriore premio in unica soluzione pari a:
- 300% dell’ultimo premio pagato per i contratti in vigore da almeno 1 annualità completa;
- 250% dell’ultimo premio pagato per i contratti in vigore da almeno 2 annualità complete;
- 200% dell’ultimo premio pagato per i contratti in vigore da almeno 3 annualità complete;
- 150% dell’ultimo premio pagato per i contratti in vigore da almeno 5 annualità complete.
In caso di sostituzione di polizza senza soluzione di continuità, per annualità complete si intende la somma di tutte le annualità per cui il Contraente è stato regolarmente assicurato.

Art. 26 LIMITI DI RISARCIMENTO
L’assicurazione di cui al precedente articolo 23, lettera (a), è prestata fino alla concorrenza del massimale concordato per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo.
Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato, il suddetto massimale si intende ridotto alla metà.
L’assicurazione è prestata con uno scoperto applicato all’importo di ogni sinistro pari a quello previsto dall’opzione di copertura prescelta dal Contraente e indicata in polizza.
L’assicurazione di cui al precedente articolo 23, lettera (b), è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, e si conviene che limitatamente ai soli danni a cose è prestata con una franchigia di € 250,00.
Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Art. 27 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in tutto il mondo, compresi Usa, Canada e Messico.

Art. 28 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a) quando l’Assicurato è un singolo professionista il coniuge, i genitori e i figli;
b) quando l’Assicurato è una persona giuridica il legale rappresentante, i soci a responsabilità limitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
c) i prestatori di lavoro dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
d) le persone di cui l’Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all’attività descritta in polizza.
Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 C.P.):
a) i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere;
b) i prestatori di opera e servizi (art. 2222 C.C.);
che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all’attività descritta in polizza.

Art. 29 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione non vale per:
a) le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina o incendio.
b) le richieste di risarcimento conseguenti ad incarichi non eseguiti o non eseguiti tempestivamente;
c) le richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
d) per danni conseguenti a comportamento doloso dell’Assicurato;
e) per qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da infrazione o violazione o uso non autorizzato di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali;
f) per qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato da parte di una società collegata, controllata, di una filiale, o da parte di qualunque persona o ente che abbia un interesse finanziario nelle operazioni svolte dall’Assicurato.
g) per danni materiali a beni tangibili e lesioni corporali a terzi a meno che siano conseguenza di errori per i quali è operante la garanzia rc professionale.

Art. 30 CESSAZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Questo contratto cesserà con effetto immediato nel caso di:
a) decesso o cessazione volontaria dell’attività dell’Assicurato singolo professionista;
b) cessazione volontaria dell’attività o scioglimento o messa in liquidazione anche volontaria dell’Assicurato persona giuridica.
L’assicurazione sarà comunque operante per i sinistri ascrivibili a fatti commessi antecedentemente la data di cessazione del contratto assicurativo, i quali potranno essere notificati alla Società in base alle modalità di cui l’art. 19 che precede.

CONDIZIONE AGGIUNTIVA DI ASSICURAZIONE
(valida solo se espressamente richiamata)
Art. 31 RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO (RCO)
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all’area dirigenziale, siano essi: non soggetti all’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, assicurati ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 N. 1124, nonché ai sensi del D.L. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.
Relativamente alla componente “danno biologico” l’assicurazione si intende prestata con l’applicazione della franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.
La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l’INAIL, se ciò deriva da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

CLAUSOLA BROKER
Art. 32 CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker … e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker, il quale tratterà con la Società.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contrente stesso.
In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Società da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa.
In ogni caso le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell’art. 118 del D.L. 209/2005.
Il Broker è tenuto a rispettare, nell’ambito dell’informativa precontrattuale da fornire agli Assicurati, quanto previsto dagli artt. 120 e 121 del D.L. 209/2005 e dall’art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap 5/2006.
Qualora il Contraente revochi l’incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker, oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l’incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Società.
La Società stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.
Collapse


 
Luca Tutino
Luca Tutino  Identity Verified
Italy
Member (2002)
English to Italian
+ ...
Sembra ok Oct 4, 2021

Interessante, potrebbe servire per lavorare in situazioni particolari diverse dalle normali collaborazioni. Ma ovviamente la convenienza dipende dalle cifre convenute relativamente alla copertura, le frachigie e i premi.

Angie Garbarino
 
NFtranslations
NFtranslations
Local time: 16:17
Member
English to Italian
? Oct 4, 2021

Luca Tutino wrote:

potrebbe servire per lavorare in situazioni particolari diverse dalle normali collaborazioni.


Infatti, chiedo all'asker, non ho nulla da sindacare sulla costruzione della polizza che come dice Luca sembra avere tutte le caratteristiche per una buona riuscita.
Il mio dubbio è sull'utilità. Queste polizze sono in capo alle agenzie e di solito sono integrate anche con copertura del pagamento per situazioni di committenti insolventi per motivi che esulano dalla contestazione lavori, garanzia del mancato pagamento corrispettivo.
Credo che se si verifichino situazioni che esulano dalle normali collaborazioni e la garanzia sia in capo al professionista, convenga fare una polizza a progetto, come fanno alcune compagnie e non sottoscrivere una polizza generale che interessa i contratti d'agenzia.
Perdonami, forse non ho inquadrato la questione.

Saluti.

[Edited at 2021-10-04 11:19 GMT]


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Assicurazione traduttore / agenzia di traduzione






Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within Trados Studio

Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »