14:59 May 3, 2019 |
German to Italian translations [PRO] Law/Patents - Law: Contract(s) / Contratto di locazione | |||||
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| Selected response from: Sara Cortese Italy Local time: 14:14 | ||||
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Summary of answers provided | ||||
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4 | cotropretesa |
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4 | (credito) in contropartita |
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3 | altri crediti del conduttore |
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Discussion entries: 2 | |
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altri crediti del conduttore Explanation: Provo a spiegarmi: il locatore ha un credito (Forderung) nei confronti del conduttore, ossia il canone di locazione. Se il conduttore a sua volta ha dei crediti nei confronti del locatore (per questo Gegen-Forderung), non è che può compensare il canone di locazione con gli altri crediti e quindi rifiutarsi di pagare la locazione. Tradurrei la frase con "è esclusa ogni eventuale compensazione del canone di affitto con altri crediti del conduttore". -------------------------------------------------- Note added at 56 min (2019-05-03 15:55:30 GMT) -------------------------------------------------- Ci sono almeno altri due Kudoz dove Gegenforderung è stato interpretato come credito dell'altra parte. Se googli compensazione + crediti + affitto/locazione ci sono centinaia di migliaia di occorrenze che spiegano quando e come è possibile la compensazione dei crediti all'interno di un contratto di locazione. Secondo me contropretesa è una resa sbagliata, anche se puoi comunque aspettare di sentire altri colleghi. Se hai bisogno di testi paralleli, nel codice delle obbligazioni svizzero all'art. 124 è disciplinata la compensazione dei crediti (con un bellissimo Forderung und Gegenforderung reso come "i due crediti"). https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/inquilino-creditore-locatore-compensare-credito-canoni-locazione/1191.html https://www.haufe.de/immobilien/verwalterpraxis/aufrechnung-im-mietrecht_idesk_PI9865_HI638329.html |
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cotropretesa Explanation: se cerchi su https://www.termdat.bk.admin.ch/Search/Search trovi questo e mi sembra che ci stia benissimo, nel senso di correttamente, anche nella tua frase e nel tuo contesto Termine Gegenforderung Fonte Obligationenrecht, Art. 323b Abs. 2 (SR 220, Stand 2014-01) Termine contropretesa Fonte O Costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali, art. 7 (RS 823.331, stato 2013-01) Termine credito Fonte Codice delle obbligazioni, art. 323b cpv. 2 (RS 220, stato 2014-01) Fraseologia credito che è opposto |
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(credito) in contropartita Explanation: Gegenforderung = credito in contropartita . . . . . . terminologia giuridica Al momento della stipula dell’atto di accollo la società forniva alla controparte la documentazione attestante il credito compensabile vantato e chiedeva in contropartita dello stesso un pagamento immediato di un importo espresso in percentuale variabile attorno al 70% del credito stesso Accollo del debito altrui possibile, ma non compensabile È possibile accollarsi un debito fiscale altrui, ma non estinguerlo tramite compensazione. Tale divieto, previsto dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 15.11.2017, n.140/E, impedirà utilizzi scorretti dei crediti bloccando, almeno in parte, la compravendita dei crediti erariali da utilizzare in compensazione nei modelli F24. La presa di posizione delle Entrate avrà effetto per il futuro. D’ora in avanti chi si accollerà un debito altrui non potrà più ricorrere all'istituto della compensazione, ma dovrà necessariamente provvedere al pagamento del debito attraverso le proprie risorse monetarie. Gli utilizzi scorretti dell’istituto dell’accollo dei debiti hanno trovato terreno fertile con il procrastinarsi della crisi economica. Gli effetti della recessione hanno infatti costretto molti contribuenti ad accumulare pesanti ritardi nei pagamenti fiscali e previdenziali, come testimoniato dall'enorme cifra raggiunta dal magazzino di Equitalia. In queste situazioni l’accollo dei debiti tributari altrui disciplinato dallo Statuto del contribuente ha favorito la creazione di meccanismi alquanto distorti. Lo schema tipo di queste pratiche può essere così riassunto. Una società in possesso di un ingente credito erariale da utilizzare in compensazione, dichiarando la propria impossibilità ad utilizzarlo totalmente in proprio, lo “offriva” ad ignari contribuenti, facendo leva proprio sull'istituto dell’accollo del debito altrui ex art. 8, c. 2 L. 212/2000 (Statuto del contribuente). Generalmente il credito in oggetto era un credito Iva, formalmente esistente e verificabile dai terzi. ***Al momento della stipula dell’atto di accollo la società forniva alla controparte la documentazione attestante il credito compensabile vantato e chiedeva in contropartita dello stesso un pagamento immediato di un importo espresso in percentuale variabile attorno al 70% del credito stesso***. https://www.ratio.it/ratioquotidiano/articolo/90061 -------------------------------------------------- Note added at 17 hrs (2019-05-04 08:16:00 GMT) -------------------------------------------------- Al momento della stipula dell’atto di accollo la società forniva alla controparte la documentazione attestante il credito compensabile vantato e **chiedeva in contropartita dello stesso un pagamento immediato di un importo** espresso in percentuale variabile attorno al 70% del credito stesso. https://www.ratio.it/ratioquotidiano/articolo/90061 |
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